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Qual è la differenza tra crimini di guerra e crimini contro l'umanità

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In questi giorni si parla molto di crimini di guerra della Russia in Ucraina e di possibili crimini contro l'umanità. Ma qual è la differenza tra le due tipologie di delitti?

Differenza fra crimini di guerra e crimini contro l’umanità

In questi giorni di dibattito sulle azioni russe questi due termini si sono, a volte ed erroneamente, sovrapposti. Ma qual è la differenza tra crimini di guerra e crimini contro l’umanità? I crimini di guerra di cui oggi si parla per la guerra in ucraina sono violazioni del diritto bellico, quelle leggi (come la Convenzione di Ginevra) che regolano i conflitti in tutto il mondo e che possono coinvolgere sia i civili che i militari. Sono, dunque, reati determinabili in maniera oggettiva grazie a un sistema legale di riferimento. I diversi crimini di guerra sono elencati qui.

I crimini contro l’umanità sono, invece, forme di violenza perpetrate in maniera sistematica contro un popolo o parte di esso e che vengono, a loro volta, percepite dall’opinione pubblica internazionale come un danno contro l’intera umanità. La definizione di questi crimini ha, quindi, anche una componente soggettiva determinata dalla reazione del mondo di fronte a determinate violenze. Comunque, un articolo dello Statuto della Corte Penale Internazionale definisce un elenco preciso di questi crimini.

I crimini contro l'umanità nell’art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale

  • omicidio;
  • sterminio;
  • riduzione in schiavitù;
  • deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
  • imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
  • tortura;
  • stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
  • persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
  • sparizione forzata delle persone;
  • Apartheid;
  • altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

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